Un tema di scottante attualità sono i pignoramenti immobiliari. In cosa consiste l’ipoteca da parte da Equitalia, qual è il suo iter e che durata può avere? Noemi Ricci nel sito pmi.it fornisce utili precisazioni per conoscerne a fondo il funzionamento.
“L’ipoteca – sottolinea Noemi Ricci – è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione, tipicamente Equitalia, l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore e ha un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta. L’iscrizione dell’ipoteca sulla casa ha delle regole differenti rispetto al fermo auto, per il quale è prevista una sospensione in caso di rateazione del debito fiscale: diversamente l’ipoteca sulla casa di Equitalia permane per 6 anni”.
Nel caso in cui si tratti di ipoteca sulla casa, per operare il pignoramento e procedere all’asta l’immobile è necessario che: “sia stato inviato un preavviso di ipoteca; sia stato iscritto preventivamente l’ipoteca, ipotesi possibile solo per debiti non inferiori a 20mila euro; il debito – continua Ricci – sia pari o superiore a 120mila euro, altrimenti Equitalia non può procedere al pignoramento immobiliare e alla successiva vendita all’asta; non si tratti dell’unico immobile del contribuente, adibito a propria residenza anagrafica e non accatastato come di lusso (A1, A8 e A9), in questo caso infatti esso può essere solo oggetto di ipoteca per debiti superiori ai 20mila euro, ma non può essere oggetto di pignoramento a prescindere dall’importo della cartella; siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato”… leggi di più
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